Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto
alla sez. A dell’albo. L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.
Le normative di riferimento sono le seguenti: Legge 396/67, DPR 328/2001, Legge 3/2018, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
Come si legge sulle LINEE GUIDA DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA,
IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA PUÒ:
- autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
- determinare diete ottimali per collettività (mense aziendali, gruppi sportivi etc.) in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti;
- determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc.;
- predisporre tabelle dietetiche, verificare e controllare la qualità nutrizionale dei pasti forniti e fornire consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione;
- consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni energetici e nutrizionali stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;
- progettare e attuare programmi di educazione alimentare finalizzati alla diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti attraverso l’impiego di tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione alimentare;
- effettuare consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche, medici specialisti e di medicina generale.
- collaborare alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie, per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti;
- supervisionare ed effettuare controlli di qualità degli alimenti;
- collaborare a programmi di formazione e di assistenza sul piano delle disponibilità alimentari e della nutrizione in aree depresse e in situazioni di emergenza.

IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA NON PUÒ:
- effettuare diagnosi.
- prescrivere o consigliare terapie.
- prescrivere o consigliare farmaci.
- prescrivere o consigliare analisi cliniche.
- elaborare diete on-line.
- eseguire esami diagnostici nello studio professionale. Il professionista non può eseguire nel proprio
- studio professionale alcun tipo di analisi di laboratorio, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di test in autoanalisi.
- vendere prodotti. Il professionista non può vendere nel proprio studio professionale alimenti, sostitutivi di pasti, integratori, prodotti fitoterapici, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di tali prodotti.
- utilizzare apparecchiature invasive e/o estranee all’attività professionale. Nello svolgimento dell’attività
- è possibile invece utilizzare apparecchi non invasivi, ritenuti di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona.
- utilizzare denominazioni professionali improprie.
